Alienazione
Artt. 55 e 55-bis del D.Lgs 42/2004
L’alienazione dei beni appartenenti al Demanio Culturale è subordinata a preventiva autorizzazione del Ministero della Cultura. Tale autorizzazione costituisce un passaggio necessario per la vendita di beni culturali di proprietà pubblica ed è finalizzata a garantire la tutela, la conservazione e la corretta fruizione del patrimonio culturale.
La richiesta deve essere presentata dall’Ente proprietario o dal suo legale rappresentante e trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente, che svolge l’istruttoria tecnica. Il parere della Soprintendenza viene quindi trasmesso alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (Co.Re.Pa.Cu.), competente per la decisione finale.
L’autorizzazione può essere rilasciata solo qualora sia accertato che l’alienazione non comporti un pregiudizio per la conservazione del bene né per la sua pubblica fruizione. In particolare viene valutata la destinazione d’uso proposta, che deve risultare compatibile con il carattere storico e artistico del bene e assicurare adeguate condizioni di tutela. L’Amministrazione può inoltre imporre specifiche prescrizioni, che devono essere riportate nell’atto di alienazione e, nel caso di beni immobili, trascritte nei registri immobiliari.
In caso di diniego, il Ministero può indicare eventuali destinazioni d’uso ritenute compatibili con le esigenze di tutela, al fine di consentire una riformulazione della proposta di alienazione.
Resta in ogni caso fermo che l’esecuzione di opere o lavori sui beni culturali alienati è soggetta alla preventiva autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004.
Sono infine esclusi dall’alienazione alcuni beni di particolare rilevanza, tra cui gli immobili e le aree di interesse archeologico, gli immobili dichiarati monumenti nazionali, le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche, gli archivi, gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante e le cose mobili realizzate da autore vivente o eseguite da meno di settanta anni quando appartenenti a raccolte pubbliche.
La richiesta di autorizzazione all’alienazione deve essere presentata dall’ente o dal soggetto proprietario dei beni e trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
L’istanza deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ed essere corredata dall’apposito modello di richiesta di autorizzazione all’alienazione, debitamente compilato.
L’autorizzazione deve essere richiesta quando l’ente proprietario intende procedere alla vendita di un bene culturale appartenente al demanio culturale. La richiesta costituisce un passaggio necessario e preliminare rispetto alla stipula dell’atto di alienazione.
L’autorizzazione all’alienazione è rilasciata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Il provvedimento è adottato sulla base del parere espresso dalla Soprintendenza competente, sentita la Regione e, per il suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro