Accesso documentale

Art. 22 della L. 241/1990;
Art. 5 del D.Lgs 33/2013

La normativa vigente prevede diverse modalità di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, finalizzate a garantire trasparenza, partecipazione e tutela degli interessi dei cittadini.

L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall’articolo 22 della L. 241/1990, può essere esercitato dai soggetti che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e riferita al documento per il quale si richiede l’accesso.

L’accesso civico generalizzato, previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs 33/2013, consente a chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni che non siano già oggetto di pubblicazione obbligatoria. Questa forma di accesso è finalizzata a favorire un controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

L’accesso civico semplice, disciplinato dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs 33/2013, consente a chiunque di richiedere la pubblicazione di dati, documenti o informazioni che le Amministrazioni hanno l’obbligo di rendere disponibili sui propri siti istituzionali, qualora tali contenuti risultino mancanti.

Queste diverse forme di accesso costituiscono strumenti fondamentali per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e favorire la partecipazione dei cittadini all’attività della Pubblica Amministrazione.

Le richieste di accesso agli atti e quelle di accesso civico generalizzato devono essere presentate alla Soprintendenza tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito.
Le richieste di accesso civico semplice deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Ministero della Cultura, tramite l’indirizzo di posta elettronica accessocivico@cultura.gov.it, utilizzando il relativo modulo.

Per l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della L. 241/1990, l’Amministrazione deve concludere il procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Decorso tale termine la richiesta si intende respinta per silenzio-diniego.
Per l’accesso civico semplice e generalizzato il termine ordinario di conclusione del procedimento è di 30 giorni.