Interventi su beni culturali

L’autorizzazione per interventi sui beni culturali è il nulla osta che viene rilasciato dalla Soprintendenza territorialmente competente quando devono essere svolti opere e lavori di qualunque genere su un bene culturale (art. 21, comma 4).

Interventi vietati (art. 20 del D.Lgs n. 42/2004)
Sono vietati:
– la distruzione;
– il danneggiamento;
– l’uso non compatibile con il carattere storico-artistico del bene oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione.
La demolizione di beni culturali, anche se con successiva ricostruzione (art. 21, comma 1, lett. a) deve essere autorizzata dal Ministero per il tramite della Soprintendenza di capoluogo regionale.

Interventi urgenti (art. 27 del D.Lgs n. 42/2004)
In caso di assoluta urgenza (pericolo di crollo, etc.), si può procedere ad effettuare interventi provvisori indispensabili ad evitare danni al bene tutelato (intendendo opere provvisionali di protezione), dandone immediata comunicazione alla Soprintendenza alla quale devono poi essere inviati i progetti definitivi per l’autorizzazione (art. 27).

Interventi realizzati in assenza o in difformità dall’autorizzazione 
I lavori condotti in assenza o in difformità dell’autorizzazione possono essere impediti o sospesi dal Soprintendente e sono punibili ai sensi degli artt. 160 e 169 del D.Lgs. 42/2004.