Archeologia preventiva
Art. 28, c. 4 del D.Lgs 42/2004
Art. 41, c. 4 e All. I.8 del D.Lgs 36/2023
La verifica preventiva dell’interesse archeologico è la procedura finalizzata a valutare la possibile presenza di evidenze archeologiche nelle aree interessate da opere pubbliche o interventi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. La procedura è prevista dall’articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ed è regolata dall’articolo 41, comma 4, e dall’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, nonché dalle Linee guida approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022.
Prima dell’approvazione del progetto, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente il progetto di fattibilità dell’intervento, o uno stralcio sufficiente ai fini archeologici. La documentazione deve includere le indagini preliminari disponibili, con particolare riferimento ai dati archivistici e bibliografici, alle ricognizioni sul terreno, all’analisi della geomorfologia del territorio e, nel caso di opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tali elaborazioni sono predisposte con il contributo di dipartimenti universitari o di professionisti qualificati in ambito archeologico.
La documentazione deve contenere una valutazione del potenziale archeologico dell’area e l’eventuale individuazione di livelli di rischio archeologico connessi alla realizzazione dell’opera. Non è richiesta per interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già interessate da manufatti esistenti.
La procedura si articola in due fasi di approfondimento progressivo dell’indagine, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza e con oneri a carico della stazione appaltante. Le attività possono comprendere carotaggi, prospezioni geofisiche e geochimiche, saggi archeologici, sondaggi e scavi, anche in estensione. Le indagini devono essere eseguite da archeologi professionisti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 maggio 2019.
La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dalla Soprintendenza competente, che descrive le indagini svolte e stabilisce le eventuali prescrizioni di tutela, tra cui la conclusione delle attività con lo scavo stratigrafico, interventi di documentazione e conservazione dei reperti, oppure la conservazione integrale dei contesti archeologici rinvenuti.
La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si attiva mediante la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) ed essere corredata dall’apposito modello di trasmissione, debitamente compilato.
Il Soprintendente, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni disponibili, può richiedere la sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità o del relativo stralcio. Per i progetti relativi a grandi opere infrastrutturali o a rete, il termine è di 60 giorni.
L’esito della verifica di assoggettabilità è comunicato nell’ambito della conferenza di servizi. I termini possono essere prorogati fino a un massimo di 15 giorni qualora siano necessari ulteriori approfondimenti istruttori o integrazioni documentali.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro